INTERVENTI PER SOSTENERE E FAVORIRE NUOVA OCCUPAZIONE ED ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO
Art. 1
(Finalità)
CAPO I
Sostegno
all'occupazione
Art. 2
(Individuazione degli interventi)
- promuovere e sostenere l'impiego in lavori socialmente utili;
- concorrere al finanziamento delle indennità finalizzate al preinserimento lavorativo e favorire l'inserimento in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali;
- promuovere attività di tirocinio presso datori pubblici o privati;
- incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile;
- concedere aiuti alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time;
- incentivare contratti di solidarietà.
- i soggetti beneficiari;
- l'importo massimo dei benefici ammissibili;
- la quantità di risorse finanziarie ripartite per ciascun tipo d'intervento.
Art. 3
(impiego in lavori socialmente utili)
- al finanziamento dei maggiori oneri che sono corrisposti dai soggetti proponenti, ad integrazione delle risorse erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, riservando la priorità ai progetti che prevedono brevi periodi di formazione teorica e/o pratica;
- al finanziamento diretto di progetti di lavori socialmente utili specificatamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano un obiettivo formativo e che siano rivolti ad attività ricomprese tra quelle definite dalla Unione Europea come nuovi bacini d'impiego.
- con finanziamento commisurato ai soggetti impiegati;
- attraverso l'assistenza nella fase di avvio;
- concorrendo alla formazione di capitale nel caso di società miste pubbliche e private.
Art. 4
(Progetti di enti locali per giovani inoccupati e
disoccupati)
- a migliorare i loro servizi, con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio storico-culturale, all'accoglienza, alla promozione ed all'animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;
- a favorire l'inserimento di giovani inoccupati e disoccupati in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali.
Art. 5
(Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento e
tutoraggio)
Art. 6
(Incentivi alla imprenditorialità giovanile)
- prestiti senza interessi sulle spese di impianto, attrezzature e scorte di materie prime;
- contributi sulle spese di gestione e di assistenza tecnica.
Art. 7
(Aiuti alle assunzioni)
Art. 8
(Contratti di solidarietà)
Art. 9
(Criteri e modalità per la concessione dei
benefici)
Art. 10
(Aree e settori di intervento prioritari)
- aree territoriali caratterizzate da gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro;
- nuovi bacini di impiego ovvero di settori ad elevata crescita occupazionale potenziale.
Art. 11
(Servizi integrati per l'impiego)
CAPO Il
Osservatorio regionale sul
mercato del lavoro
Art. 12
(Istituzione e competenze)
- progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro e sulle condizioni di lavoro;
- predisposizione di informazioni analitiche riferite ad aree territoriali, settori di attività e tipologie professionali specifiche, finalizzate all'analisi del mercato del lavoro locale, anche attraverso una raccolta sistematica di dati, espletata dalla rete periferica, sullo stato e sulle tendenze del mercato del lavoro a livello territoriale disaggregato;
- predisposizione e diffusione di note periodiche, con cadenza almeno semestrale, corredate da quadri statistici, che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro, l'andamento delle attività produttive e della formazione professionale;
- realizzazione di analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
- assolvimento dei compiti di collaborazione con il sistema della formazione professionale ed orientamento, cosi come stabilito dalla I.r. 16/1990;
- raccordo costante con i servizi regionali interessati alle politiche attive del lavoro, con gli osservatori istituiti dalle altre Regioni ed operanti nell'ambito delle problematiche socio-economiche, con gli osservatori degli enti bilaterali previsti dagli accordi tra le parti sociali e con l'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro di cui alla legge 56/1987;
- svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio relativo all'impatto occupazionale delle iniziative e dei progetti di incentivi all'occupazione, secondo modalità e termini che verranno stabiliti nell'ambito del programma di attività.
Art. 13
(Programma annuale di attività
dell’Osservatorio)
Art. 14
(Comitato tecnico-scientífico)
- l'Assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
- i Dirigenti responsabili dei servizi regionali programmazione, informatico-statistico, formazione professionale e problemi del lavoro, industria e artigianato o loro delegati;
- un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale dell'impiego;
- un esperto designato di concerto dalle Amministrazioni provinciali;
- due esperti nominati dal Consiglio regionale di comprovata esperienza desumibile dai curricula, competenti in discipline statistiche, economiche, sociologiche e giuridiche.
CAPO llI
Fondo regionale per
l'occupazione e disposizioni finanziarie
Art. 15
(Fondo regionale per l'occupazione)
- dagli stanziamenti annuali di bilancio;
- dalle risorse del fondo sociale europeo, che saranno allo scopo destinate per gli interventi eleggibili al suo concorso;
- dai rientri, recuperi, economie sugli interventi finanziati;
- da eventuali ulteriori apporti aggiuntivi della Regione;
- da eventuali assegnazioni statali.
Art. 16
(Disposizioni fínanziarie)
- articolo 2, comma 4, lire 500 milioni;
- articolo 3, comma 2, lettere a) e b), lire 800 milioni;
- articolo 3, comma 3, lettera a), lire 600 milioni;
- articolo 3, comma 3, lettere b) e c), lire 250 milioni;
- articolo 4, comma 1, lire 700 milioni;
- articolo 5, comma 1, lire 50 milioni;
- articolo 5, comma 2, lire 100 milioni;
- articolo 5, comma 3, lire 350 milioni;
- articolo 6, comma 1, lettera a), lire 3.000 milioni;
- articolo 6, comma 1, lettera b), lire 3.000 milioni;
- articolo 7, comma 2, lire 800 milioni;
- articolo 8, comma 1, lire 200 milioni;
- articolo 8, comma 2, lire 100 milioni;
- articolo 8, comma 3, lire 100 milioni;
- articolo 11, lire 100 milioni;
- articolo 12, lire 450 milioni.
- mediante impiego delle somme iscritte a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34:
capitolo 3211101 per lire 500 milioni;
capitolo 3211107 per lire 100 milioni;
capitolo 3211108 per lire 3.600 milioni;
capitolo 3211201 per lire 3.900 milioni;
- mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1997, partita 1 dell'elenco 1, per lire 3.000 milioni.
CAPO IV
Disposizioni
transitorie
Art. 17
(Norme transitorie)
- a) che sia stato utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla I.r. 13/1982 per un periodo continuativo di almeno dieci anni e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) che sia in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
Art. 18
(Abrogazioni e modificazioni)
- a) 'Nucleo di valutazione, lire 180.000";
- b) 'Comitato tecnico-scientifico, lire 130.000'.
Art. 19
(Conformità alle disposizioni comunitarie)
Allegato
(articolo 17, comma
1)
Articolo 3
Lavori socialmente
utili
Finalità
La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili rivolti, in articolare, ad attività relative alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla manutenzione urbana e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi sociali e di protezione civile.
Ripartizione delle risorse
La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione regionale per l'impiego, definisce la quantità delle risorse destinate alle iniziative di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge.
Enti promotori e soggetti beneficiari
I soggetti promotori sono le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo i del d.lgs. 29/1993, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali.
Sono ammessi a finanziamento:
quanto alla lettera a) i progetti per lavori socialmente utili, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e rientranti nella tipologia da essa deliberati come ammissibili, riguardanti l'utilizzo di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza trattamento previdenziale, secondo le disposizioni vigenti;
quanto alla lettera b) i progetti definiti nell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge.
Entità del contributo
Quanto ai progetti di cui alla lettera a) il finanziamento è concesso nei limiti del 50 per cento della somma eccedente il sussidio erogato dall'INPS a carico dell'ente promotore e comunque non superiore a lire 400.000 mensili per addetto.
Quanto ai progetti di cui alla lettera b) il finanziamento è concesso sulla base dell'entità del sussidio previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1996, n. 608, per ogni soggetto impiegato.
Procedura
Quanto alla lettera a) il finanziamento è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande di finanziamento al competente servizio della Regione debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.
Quanto alla lettera b) il finanziamento è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande di approvazione dei progetti rivolte alla Commissione regionale per l'impiego qualora sia accertato l'esaurimento dei fondi statali. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
- le attività formative minime da svolgersi in aula, per ogni progetto, e le modalità del loro svolgimento;
- le modalità successive di erogazione ai beneficiari che può essere effettuata anche attraverso l'istituto nazionale della previdenza sociale, come previsto dal comma 1 9 dell'articolo 1 della richiamata legge 608/ 1996.
Variazioni progettuali
Le variazioni progettuali sono approvate, in via preventiva, dalla Commissione regionale per l'impiego.
Revoca del contributo
La Giunta regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero della somma erogata nei seguenti casi:
- a) il progetto è stato modificato senza la preventiva approvazione da parte della Commissione regionale per l'impiego;
- b) il progetto è stato interrotto per qualsiasi motivo, fatti salvi i casi di forza maggiore nel qual caso l'aiuto maturato è pari ad 1/12 della somma erogata per ogni mese precedente l'interruzione.
Articolo 3, comma 3, lettera
a)
Attività imprenditoriale svolta da soggetti provenienti da progetti per
lavori socialmente utili
Finalità
La Regione favorisce la creazione delle condizioni per l'autoimprenditorialità da parte dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della legge, attraverso la concessione di un contributo una-tantum.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo le imprese individuali nonché le cooperative, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la cui compagine sociale sia composta da soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3 della legge, per almeno un terzo ove si tratti di cooperative e per almeno il 51 per cento negli altri casi, che realizzano una iniziativa imprenditoriale nei settori di attività previsti nell'articolo medesimo.
I soggetti che danno luogo alla concessione del contributo debbono partecipare alla realizzazione della attività prevista nel progetto di impresa
Priorità
Le società cooperative hanno priorità su tutti gli altri soggetti richiedenti.
Entità del contributo
Il contributo per ogni soggetto che abbia prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3 della legge, è pari a lire 6.000.000.
Procedura
Le domande sono presentate al servizio competente della Regione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
Il finanziamento regionale è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande corredate dalla relazione sulla attività che si intende svolgere, dalla attestazione concernente la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 3 della legge e dal certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'inizio della attività medesima.
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della attività venga a cessare l'attività imprenditoriale proposta ovvero i soggetti a fronte dei quali il contributo è stato concesso abbiano presentato le dimissioni o siano stati dichiarati decaduti dalla compagine sociale.
Articolo 4
Progetti di enti locali
per giovani inoccupati e disoccupati
Finalità
La Regione concorre al finanziamento dell'indennità, pari a lire 800.000 mensili, per ciascun soggetto impegnato in progetti di enti locali che siano rivolti:
- a migliorare i loro servizi con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio storico-culturale, alla accoglienza, alla promozione ed alla animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;
- all’insediamento di giovani in attività artigianali ed in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali.
Beneficiari
Enti locali.
Priorità
Priorità è riconosciuta agli enti che, con riferimento alla necessità di dimostrare il miglioramento dei loro servizi ed inoltre di salvaguardare la tipicità dell'attività artigiana esistente nel proprio territorio:
- prevedono il maggior numero di soggetti, per la realizzazione di ogni progetto;
- si impegnano a favorire l'occupazione dei soggetti medesimi.
Entità del contributo
L'intervento regionale consiste nell'erogazione di un contributo sull'indennità di cui al comma 1, pari:
- al 75 per cento per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- al 60 per cento negli altri casi;
- l'indennità per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 è fissata in lire 800.000 mensili.
Procedura
L'ente locale presenta al servizio competente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un progetto contenente i seguenti elementi:
- descrizione dell'attività;
- finalità da perseguire;
- durata del progetto la quale non può essere inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi, non rinnovabili;
- soggetti coinvolti:
- numero e qualifica dei lavoratori coinvolti;
- orario giornaliero richiesto;
- titolo di studio.
Il nucleo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione e predispone la graduatoria.
Selezione dei partecipanti
L'assegnazione dei soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti è svolta a cura delle sezioni circoscrizionali competenti per l'impiego. Con riferimento ai progetti indicati al precedente titolo 'Finalità', i soggetti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- per i progetti di cui alla lettera a): iscrizione alle liste di collocamento nonché diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;
- per i progetti di cui alla lettera b): iscrizione alle liste di collocamento.
Articolo 5. comma 1
Tirocini pratici
a scopo formativo e di orientamento
Finalità
La Regione al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati.
Soggetti promotori
I soggetti promotori previsti dalla normativa vigente.
Soggetti beneficiari
Utenti in formazione scolastica, utenti in attesa di occupazione cioè inoccupati, disoccupati o in mobilità, studenti universitari compresi quelli che frequentano corsi per diplomi universitari nonché coloro che hanno concluso i predetti studi, utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentano corsi postsecondari di perfezionamento o di specializzazione.
Priorità
Il 50 per cento delle disponibilità finanziaria è riservato, in via prioritaria, ai progetti che prevedono attività formativa di orientamento.
Entità dell'intervento
L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:
- vitto e alloggio sostenute dai tirocinanti, per un massimo forfetario di lire 40.000 giornaliere;
- trasporto con mezzi pubblici ovvero 1/5 del costo di un litro di benzina, sostenute dagli stessi tirocinanti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;
- compensi orari e trasporto per la docenza;
- tutor aziendale.
Procedura
I progetti sono presentati dai soggetti promotori al servizio competente della Regione e debbono contenere le specifiche relative alla descrizione e programmazione del tirocinio, alla formazione orientativa, ai beneficiari, al tutor aziendale, al periodo di svolgimento e durata del tirocinio nonché la indicazione degli estremi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
Il finanziamento regionale è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione dei progetti.
Articolo 3, comma 3, lettere b) e
c)
Articolo 5, comma 2
Progetti sperimentali
Le determinazione delle modalità di concessione dei contributi sono demandate alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
Articolo 5.comma 3
Assunzioni dei
tirocinanti
Finalità
La Regione favorisce le assunzioni di soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge mediante la concessione di un contributo.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo le imprese che assumono a tempo indeterminato, entro dodici mesi dal termine del tirocinio, soggetti che non godono di altri benefici per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio, anche presso altre imprese o enti.
Entità del contributo
Il contributo una-tantum per ogni soggetto assunto è pari a lire 3.000.000.
Procedura
La domanda di contributo è presentata, al servizio competente della Regione, dall'impresa che assume a tempo indeterminato i soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge.
Il contributo regionale è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Articolo 6
lmprenditoria
giovanile
Finalità
La Regione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, promuove nuove attività imprenditoriali.
I progetti di impresa ammissibili a finanziamento possono ricadere nei settori produttivi o di servizi.
Possono usufruire delle agevolazioni della legge le attività commerciali poste in essere solamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati, con meno di 500 abitanti, ricadenti negli altri comuni montani.
Gli interventi sono estesi ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi del reg. CEE 232811 991 con priorità per coloro che risiedono nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975 e in particolare nelle aree parco ai sensi della legge 394/1 99 1.
Saranno finanziabili le azioni relative alle maggiorazioni ammissibili ai sensi del reg. CEE 2328/1991, articolo 12, i progetti relativi ai piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del reg. CEE 232811991 che stabilisce le condizioni di accesso agli aiuti, le azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivati dall'introduzione di nuove tecniche innovativi a basso impatto ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20 per cento annuo; tale aiuto è riferito alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. I beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalla Regione in base ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle produzioni.
Beneficiari
I benefici finanziari sono concessi alle cooperative, di cui all'articolo 17, comma 3, a società di persone, e a società in accomandita semplice che abbiano ottenuto la iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'anno solare nel quale presentano la domanda. Le imprese individuali possono presentare le domande nell'anno solare nel quale hanno richiesto la partita IVA. Le cooperative possono presentare domanda entro i sei mesi successivi alla iscrizione al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero alla iscrizione di cui all'articolo 2 della I.r. 13 aprile 1995, n. 50.
I soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della I.r. 34/1995 e che sono stati esclusi dalla valutazione per irregolarità o per assenza di documentazione possono ripresentare domanda nell'anno 1997.
I soggetti, per accedere alle agevolazioni di legge, debbono avere un'età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni. Nel caso di società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.
Il limite di età è elevato a quarant'anni per:
- i lavoratori licenziati o in mobilità;
- i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi post-diploma legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;
- i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;
- gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;
- gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;
- gli ex detenuti;
- le donne.
Il limite di età è, altresì, elevato a cinquantacinque anni per le donne madri, purché le stesse siano disoccupate da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e per i soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di lavori di cui agli articoli 4 e 5 della legge.
Priorità
Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie è riservata, in via prioritaria, all'avvio delle attività da parte dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 4, comma 3, della legge.
A parità di qualificazione tecnica, è riconosciuta priorità:
- alle iniziative assunte da donne ovvero a prevalente componente femminile;
- alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche dì gestione;
- alle imprese localizzate nelle aree a forte squilibrio tra la domanda e offerta di lavoro;
- alle imprese che favoriscono l'inserimento nella attività lavorativa di ex tossicodipendenti, di ex detenuti, di persone portatrici di handicap fisici e mentali ovvero di immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche.
Viene, altresì, riconosciuta priorità ai progetti che incrementano il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti e delle
materie prime seconde ed ai progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili nonché a quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.
Ai progetti non finanziati nel corso del 1997 per esaurimento di fondi o per chiusura dell'esercizio finanziario è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime finalità, dal bilancio dell'esercizio finanziario 1998.
Entità delle agevolazioni finanziarie
Le agevolazione finanziarie consistono in:
- spese di impianto ed attrezzature e scorte di materie prime: prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno, a partire dal secondo successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, pari al 60 per cento della spesa ammissibile e, comunque, fino al limite di lire 100 milioni. I predetti limiti sono elevati, rispettivamente, al 70 per cento ed a lire 140 milioni per le cooperative. L'erogazione dei prestiti è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione Marche ed i beneficiari ed alla presentazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione. Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato per una quota pari al 60 per cento dello stesso e con le medesime modalità di erogazione e di restituzione;
- spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogarsi in un triennio, pari al 40 per cento della spesa ammissibile per il primo anno, al 30 per cento per il secondo ed al 20 per cento per il terzo, fino al limite massimo di lire 80 milioni complessivi. Il limite del 40 per cento è elevato al 50 per cento per le cooperative;
- spese di assistenza tecnica: contributi a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile, per importi non superiori a lire 10 milioni per ciascuno dei primi tre anni di attività.
Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:
- 1) persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano già usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 7 ottobre 1987, n. 35, 31 ottobre 1988, n. 39, 9 settembre 1993, n. 22 e 12 aprile 1995, n. 34;
- 2) persone giuridiche nelle cui compagini sociali risultino persone giuridiche o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi regionali di cui alla precedente lettera a).
Non sono, altresì, ammissibili a finanziamento spese conseguenti ad operazioni di carattere economico o finanziario operate fra la società e le persone fisiche componenti la compagine societaria e società o persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della stessa.
Procedura
Per la prima attuazione saranno prese in esame le richieste di ammissione alle agevolazioni pervenute entro la scadenza del 30 aprile ai sensi della I.r. 12 aprile 1995, n. 34. Le scadenze successive sono determinate al 15 settembre 1997, al 31 marzo e al 15 settembre per gli anni successivi.
Il progetto di impresa, allegato alla domanda, deve contenere:
- le finalità generali dell'iniziativa, gli obiettivi, le previsioni di sviluppo;
- il mercato di riferimento;
- la descrizione del prodotto e del processo produttivo ovvero dei servizi e delle modalità di erogazione degli stessi;
- il personale;
- la struttura finanziaria,-
- i bilanci di previsione, opportunamente illustrati, relativi ai primi tre anni di attività;
- gli altri benefici richiesti ed eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali o comunitarie;
- l'elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede l'intervento.
Alla domanda sono, altresì, allegati i curricula vitae dei soggetti attuatori del progetto e della persona
eventualmente incaricata della assistenza tecnica.
Il nucleo di cui all'articolo 9, previo colloquio con i soggetti proponenti esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone la graduatoria ed individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a finanziamento.
La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri di approvazione delle eventuali varianti dei progetti ammessi a finanziamento.
I soggetti ammessi a finanziamento hanno l'obbligo di comunicare:
- qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui tale variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di valutazione provvede al riesame del progetto di impresa;
- ogni eventuale variazione al progetto con la documentazione atta a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del progetto medesimo.
Decadenza dalle agevolazioni finanziarie
La decadenza o la decurtazione dalle agevolazioni finanziarie viene pronunciata qualora:
- i beneficiari dell'anticipazione non sostengano, entro centottanta giorni dalla data di erogazione della stessa, le spese per cui è stato concesso l'anticipo; la Giunta regionale può concedere motivatamente una proroga non superiore a ulteriori centottanta giorni qualora il beneficiario dimostri la impossibilità, non dipendente dalla propria volontà, a sostenere tali spese;
- si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda, una variazione della compagine sociale che faccia venir meno i requisiti di cui al secondo capoverso del precedente titolo i "Beneficiari" ovvero investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci;
- si verifichi l'esito negativo del riesame di cui alla lettera al) del precedente titolo 'Procedura';
- la sede legale ed effettiva dell'impresa venga trasferita fuori del territorio regionale;
- gli impianti e le attrezzature ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso previsto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;
- a seguito di ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di valutazione, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei progetti finanziati.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime.
Articolo 7, comma 2
Aiuti alle
assunzioni
Finalità
La Regione, concede aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, soggetti che incontrano particolari difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese e le società cooperative individuate nei progetti predisposti dall'agenzia regionale per l'impiego, dagli enti bilaterali fra le parti sociali e dalle associazioni di categoria, che assumono a tempo indeterminato inoccupati e disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno due mesi al momento dell'assunzione, che non usufruiscano di altri benefici per l'assunzione ad eccezione di quelli della lettera f) previsti dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria e ricadenti nelle seguenti categorie:
- le persone disoccupate di età superiore a 32 anni alla data di scadenza del bando di accesso;
- gli ex tossicodipendenti;
- gli ex detenuti;
- le persone portatrici di handicap fisici e mentali;
- gli immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o di documento equipollente;
- le persone disoccupate, di età superiore a 40 anni. E' consentito il cumulo con eventuali altri benefici fino alla concorrenza del totale degli oneri dovuti per quel soggetto all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Le categorie di persone di cui al capoverso precedente possono occupare posti di lavoro che si rendono
vacanti a seguito di dimissioni volontarie.
Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo-assunti in qualità di soci-lavoratori, sono configurabili, a parità di prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.
I benefici valgono per le assunzioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge e fino alla data che sarà determinata nel bando per la presentazione dei progetti.
Cause di esclusione dall'aiuto
Sono escluse dall'aiuto le imprese che:
- non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
- hanno in corso, ovvero hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto, procedure concorsuali;
- hanno effettuato, nei dodici mesi precedenti la data di scadenza del bando di accesso, riduzione di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;
- non applicano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- operano nella siderurgia, cantieristica navale, industria automobilistica e delle fibre sintetiche, settori considerati sensibili dall'UE.
Il diritto all'aiuto è escluso, altresì, con riferimento a quei lavoratori che, nell'ultimo rapporto di lavoro precedente lo stato di disoccupazione, siano stati dipendenti di imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle imprese che assumono ovvero risultino, con quest'ultima, in rapporto di collegamento o di controllo.
Priorità
Priorità è sconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato:
- del maggior numero di soggetti residenti nelle aree che presentano il maggior squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;
- del maggior numero di donne.
Priorità è, altresì, Sconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti ultraquarantenni.
Entità dell'aiuto
Ai beneficiari è concesso un aiuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di lire 6.000.000 che è elevato a lire 8.400.000 per le categorie che incontrano particolare difficoltà di inserimento o reinsediamento sul mercato del lavoro.
Nel caso di assunzione part-time, l'aiuto è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datoci di lavoro e quelle dei lavoratori.
L'aiuto è valido per un anno ed è concesso quale sgravio parziale sulla contribuzione dovuta per l'assunzione all'istituto nazionale della previdenza sociale; nel caso in cui la contribuzione sia inferiore all'importo dell'aiuto, lo stesso viene concesso in misura pari alla contribuzione.
L'aiuto matura per non più di n. 1 0 assunzioni per ciascuna impresa.
All'agenzia regionale per l'impiego, agli enti bilaterali fra le parti sociali ed alle associazioni di categoria è concesso, a fronte delle spese inerenti l'elaborazione del progetto e la collaborazione nella fase di gestione del progetto nel primo anno, il contributo di lire 1.000.000 per un massimo di cinque progetti proposti dallo stesso soggetto.
Procedura
Il progetto allegato alla domanda deve contenere:
- descrizione delle attività dell'impresa che intende assumere;
- livello di inquadramento all'atto dell'assunzione;
- altri benefici eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali o comunitarie.
Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione e predispone la relativa graduatoria.
Articolo 8, comma 1
Contratti di
solidarietà (difensivi)
Finalità
La Regione contribuisce all’integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego del personale, sia soprattutto nel caso di crisi aziendale (articolo 1, comma 1, del d.1. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, articoli 5 e 24 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 1 9 luglio 1993, n. 236).
La Regione favorisce, in via sperimentale, accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzioni.
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato.
Non possono beneficiare del contributo le imprese Che:
- non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
- hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
- nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;
- non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Priorità
Il contributo è concesso prioritariamente alle imprese soggette alla CIGS.
Entità del contributo
Alle imprese è concesso un contributo pari ad un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi. Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati (articolo 5, comma 5, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).
Procedura
Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.1. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione).
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa. Il contributo è, altresì, revocato, alle imprese che licenziano i lavoratori nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di riduzione dell'orario.
Articolo 8, comma 2
Contratti di
solidarietà (espansivi)
Finalità
La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione (articolo 2, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863).
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine di incrementare l'occupazione, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato e procedono ad assunzioni che costituiscono nuovi posti di lavoro rispetto al personale dipendente a tempo indeterminato in forza all'atto della domanda.
Non possono beneficiare del contributo le imprese che:
- non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
- hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
- nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;
- non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Entità del contributo
Alle imprese è concesso un contributo pari al cinquanta per cento del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a dodici/ventiquattro mesi.
Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati.
Procedura
Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 2, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (accertamento dell'ispettorato del lavoro).
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.
Il contributo è, altresì, revocato alle imprese che licenziano i nuovi assunti oppure i lavoratori interessati al contratto di solidarietà nei dodici/ventiquattro mesi, rispettivamente, dalle assunzioni o dalla data di riduzione dell'orario