Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 4.
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)



1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione mediante interventi finanziari in favore delle cooperative, delle piccole società cooperative, di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e loro consorzi iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali dei registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Le cooperative sociali sono iscritte anche nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50.

Art. 2
(Consulta regionale per la cooperazione)



1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la cooperazione.
2. La Consulta è composta:
a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal Presidente della Commissione consiliare competente;
c) da tre membri esperti in settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale;
d) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 15 della l.r. 50/1995;
e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e designati da dette organizzazioni i quali, a seconda delle materie che vengono trattate, possono farsi assistere da soggetti con specifica professionalità.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura regionale.
4. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal dirigente del servizio competente.

Art. 3
(Compiti della Consulta)



1. La Consulta regionale per la cooperazione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) programmi ed interventi predisposti dalla Giunta regionale in sintonia con il piano regionale di sviluppo, su tutti i temi della cooperazione, al fine di un coordinato utilizzo delle risorse;
b) criteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6.
2. La Consulta, inoltre, trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività in rapporto alle politiche regionali per la promozione del movimento cooperativo.

Art. 4
(Interventi in favore degli investimenti)



1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate per investimenti materiali ed immateriali. Il contributo può essere esteso anche alle operazioni di locazione finanziaria.
2. La durata delle operazioni creditizie non può essere superiore a dieci anni ed il contributo regionale in conto interessi è concesso nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di sconto (TUS) e per un importo complessivo ed annuale non superiore a lire 20 milioni per ogni impresa cooperativa ed a lire 30 milioni per ogni consorzio.

Art. 5
(Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi)



1. La Regione, per favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi, può concedere un prestito senza interessi a fronte del capitale sociale versato.
2. Per le cooperative o loro consorzi di nuova costituzione il prestito è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato fino ad un massimo di lire 200 milioni; per le cooperative o loro consorzi già costituiti il prestito è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la domanda, fino ad un massimo di lire 250 milioni.
3. L'erogazione del prestito è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione ed i soggetti beneficiari ed alla presentazione di una garanzia fidejussoria stipulata a favore della Regione.
4. Il prestito è restituito alla Regione in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal quarto anno solare successivo a quello di erogazione.

Art. 6
(Consorzi di garanzia collettiva fidi)



1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e/o dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.
2. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fidejussorie per:
a) operazioni a breve termine;
b) operazioni a medio termine nei settori dei servizi sociali e dei servizi, esclusi quelli diretti alla produzione.
3. Il fondo rischi può essere utilizzato a copertura del 50 per cento di quanto viene versato dai consorzi di cui al comma 1 agli istituti di credito convenzionati con i consorzi medesimi a fronte delle insolvenze per operazioni garantite da fidejussioni.
4. L'ammontare delle operazioni di credito a breve ed a medio termine non possono superare, nei singoli anni, rispettivamente, lire 300 milioni e lire 600 milioni per ogni cooperativa o consorzio ammesso.
5. Gli statuti dei consorzi in particolare debbono prevedere:
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci;
b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
6. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati mediante apposite convenzioni.
7. I consorzi di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno, una relazione sulla propria attività.

Art. 7
(Sostegno alle attività delle centrali cooperative)



1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, può concedere alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute:
a) contributi per la realizzazione di progetti volti alla promozione ed alla organizzazione delle cooperative associate. In particolare, tali progetti debbono ricadere fra le seguenti attività:
1) iniziative di integrazione intercooperativa;
2) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
3) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
4) acquisizione di know-how e tecnologie;
5) assistenza finanziaria;
6) formazione e informazione professionali;
7) strutturazione organizzativa;
8) assistenza alla costituzione e promozione di nuove cooperative o consorzi;
b) contributi per le attività di assistenza tecnica ed amministrativa svolta in favore delle cooperative medesime.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), i contributi concedibili alle singole organizzazioni sono determinati mediante suddivisione delle disponibilità recate dal bilancio di previsione in misura proporzionale alla rappresentatività riconosciuta ai fini della ripartizione a livello nazionale dei contributi erogati dal Ministero del lavoro. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a) sono liquidati sulla base delle spese effettivamente sostenute ed in misura non superiore al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 8
(Fondo di rotazione)



1. Per l'intervento di cui all'articolo 5, è istituito un fondo denominato "Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative". La dotazione del fondo è determinata ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 3 dell'articolo 10.
2. Il fondo è alimentato, altresì, dalle somme che vengono rimborsate ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
3. La Giunta regionale, mediante deliberazioni da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, è autorizzata ad iscrivere in aumento degli stati di previsione della spesa importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 2.

Art. 9
(Criteri e modalità per la concessione dei benefici)



1. La Giunta regionale, entro i quarantacinque giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi di approvazione del bilancio, può rideterminare le modalità ed i criteri, di cui al comma 2 dell'articolo 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla pronuncia di decadenza dei benefici per i vari tipi di intervento.
2. Per gli stessi interventi, i benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze ottenute da altre leggi nazionali, regionali o da provvidenze comunitarie. Gli interventi previsti dagli articoli 4 e 6 della presente legge sono tra loro cumulabili.
3. Le somme autorizzate per l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), sono accreditate dal Dirigente del servizio competente ai consorzi di cui al comma 1 dello stesso articolo 6 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)



1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 1999 e 2000 rispettivamente la spesa di lire 1.400 milioni e 1.600 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Le somme di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) intervento di cui all'articolo 4: lire 200 milioni per l'anno 1999 e lire 400 milioni per l'anno 2000;
b) intervento di cui all'articolo 5: lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
c) intervento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a): lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
d) intervento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b): lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 o 2000;
e) intervento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a): lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
f) intervento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b): lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Per gli anni successivi alla ripartizione delle somme per gli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Per l'intervento di cui all'articolo 4 sono previsti due limiti di impegno di durata decennale di lire 200 milioni annui decorrenti, rispettivamente, dal 1999 al 2008 e dal 2000 al 2009, recanti complessivamente un onere di lire 4.000 milioni.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1998/2000, a carico del capitolo 5100101, proiezioni per i detti anni di cui alla partita 11 dell'elenco 1, per la somma di lire 1.400 milioni;
b) per gli anni successivi relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione;
c) per gli anni dal 2000 al 2009 relativamente al secondo limite di impegno mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal maggior gettito dell'addizionale regionale sul gas metano;
d) per gli anni dal 2001 al 2008 relativamente al primo limite di impegno mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal maggior gettito dell'addizionale regionale sul gas metano.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1999 per ciascuno degli interventi individuati e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al comma 2; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 11
(Norme transitorie)



1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, nomina la Consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, con appositi atti da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione, nonché i criteri per la concessione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5;
b) i criteri ai quali si attengono i consorzi fidi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché gli schemi di convenzione, di durata triennale, prorogabile, da stipularsi con gli stessi;
c) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
3. Con gli stessi atti la Giunta regionale determina le fattispecie che danno luogo alla revoca ed alla decadenza dei benefici per i vari tipi di intervento.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dirigente del servizio competente accredita ai consorzi fidi regionali di cui ai comma 1 dell'articolo 6 gli stanziamenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d) relativi all'esercizio finanziario 1999.
5. Le operazioni di credito a medio termine di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, in sede di prima applicazione della presente legge sono quelle contratte a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 12
(Abrogazione)



1. La l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni è abrogata.

Art. 13
(Norma finale)



1. I benefici concessi ai sensi della l.r. 23/1980 e successive integrazioni e modificazioni sono liquidati secondo le modalità previste dalla legge medesima.

Art. 14
(Efficacia delle norme)



1. La presente legge non viene notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato UE in quanto l'entità dei benefici finanziari concedibili ricadono nell'ambito di applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della stessa commissione 96/c 68/06.
2. I benefici previsti agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano alle imprese operanti nei settori del trattato CECA, dell'industria automobilistica, della costruzione navale, dei trasporti, della pesca e della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del Trattato della Comunità europea.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 22 febbraio 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE



Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente:
"Art. 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".
- Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 6 dello Statuto della Regione Marche è il seguente: "Art. 6 - (Omissis).
Promuove e attua in concorso con lo Stato e gli enti locali le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali in agricoltura e realizzare parità di condizioni civili, sociali ed economiche tra città e campagna; identifica nella proprietà e nell'impresa individuale e associata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione, nell'associazione e nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia marchigiana.
Orienta le iniziative per indirizzare e coordinare a fini sociali gli investimenti e l'attività economica, sostenendo il ruolo prioritario dell'intervento pubblico; promuove lo sviluppo dell'artigianato, della cooperazione e l'associazionismo dei lavoratori autonomi.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 21 della L. n. 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia) è il seguente:
"Art. 21 - (Piccola società cooperativa) - 1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile".
- Il testo dell'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione) è il seguente:
"Art. 13 - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) (lettera soppressa dall'art. 6, L. 17 febbraio 1971, n. 127).
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè.
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale;
Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.
Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
- Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 50/1995 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) è il seguente:
"Art. 2 - (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali) - 1. E' istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione "C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991".
Nota all'art 2, comma 2, lett. d):
Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 50/1995 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 15 - (Istituzione) - 1. E' istituito presso la giunta regionale il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale così composto:
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o suo delegato;
b) il dirigente responsabile dell'area sanità e servizi sociali della giunta regionale o suo delegato;
c) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza;
e) tre rappresentanti delle centrali sindacali più rappresentative;
f) quattro esperti in materia di cooperazione sociale;
g) un rappresentante dell'ANCI regionale.
La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio servizi sociali della Regione.
6. Ai componenti del comitato con esclusione dei dipendenti regionali spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni".
Nota agli artt. 12 e 13:
La L.R. n. 23/1980 reca: "Provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi".
Nota all'art. 14:
Il testo degli artt. 92 e 93 del trattato UE (L. n. 1203/1957 concernente: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati ; b) Trattato che istituisce la
Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee" è il seguente:
"Art. 92 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale, concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate all'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ovvero il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del l° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'adozione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione degli scambi, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 93 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 325 del 17 luglio 1998;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 16 dicembre 1998;
- Relazione della III commissione permanente in data 14 gennaio 1999;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 1999, n. 216 vistata dal commissario del governo il 22 febbraio 1999, prot. n. 259/99. Con l'occasione il Governo ha osservato: "circa l'art. 10, 5° comma, lett. c) che la Regione laddove è fatto riferimento al bilancio pluriennale per la copertura di oneri a carico degli anni dal 2000 al 2009, deve tener conto di aggiornare lo stanziamento contemporaneamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 in relazione al presunto gettito dell'addizionale regionale sul gas-metano".
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.

 


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